Analisi del decreto legislativo che promuove e regola l'efficienza energetica, le diagnosi energetica e il mercato dell'energia in Italia in attuazione della direttiva 2012/27/UE.
Nel decreto vengono trattate diverse tematiche come le diagnosi energetiche (art. 8), la qualificazione e certificazione dei soggetti che potranno svolgerle (art. 12), vengono individuati degli obblighi molto stringenti per la riqualificazione degli edifici della Pubblica Amministrazione (art. 5). Il D.Lgs 102/2014 indica come obiettivo indicativo di risparmio la diminuzione di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di consumi di energia primaria entro il 2020 (art. 3). Nel decreto, si istituisce un Fondo nazionale per l’efficienza energetica (art. 15) finalizzato a finanziare interventi di efficienza energetica.
Il decreto affida delle responsabilità a soggetti istituzionali come l' ENEA, il ministero dello Sviluppo Economico e dell' Ambiente. ENEA ha il compito di elaborare una proposta di interventi di medio-lungo termine per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili. Viene inoltre istituita una cabina di regia, composta da diversi soggetti istituzionali, che dovrà occuparsi dell'efficienza energetica degli edifici della PA e dovrà coordinare le politiche attivate dal fondo di finanziamento degli interventi di efficienza energetica istituito dal decreto stesso. Principale problematica di questo indirizzo è l'assenza di un soggetto con maggiore potere decisionale e rappresentanza rispetto agli altri.
Nell'intervallo 2014-2020 la cabina di regia è incaricata di stimolare interventi in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep. Questo valore è molto alto e si prevede l'efficientamento energetico di migliaia di edifici pubblici. Sono inclusi nel programma di riqualificazione anche i piccoli immobili (con una superficie superiore a 250 mq).
Per raggiungere questi obiettivi, particolarmente difficili per come sono stati gestiti e realizzati fino ad oggi gli edifici dellla PA, il decreto incentiva lo strumento del finanziamento tramite terzi, i contratti di rendimento energetico e l'ausilio delle società ESCo.
Il decreto rafforza in particolare lo strumento dei certificati bianchi TEE che tuttavia, negli anni passati, sono stati utilizzati soprattutto per l'efficientamento energetico delle grandi imprese e non degli immobili civili.
L'articolo 8 del decreto tratta della diagnosi energetica.
Le grandi imprese (è definita così quella che occupa più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro) entro il 5 Dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, dovranno far eseguire una diagnosi energetica da società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici.
Dopo due anni dall'entrata in vigore del decreto, le diagnosi energetiche potranno essere effettuate solo da soggetti certificati in base alle norme UNI CEI 11352 (Esco) o UNI CEI 11339 (EGE – Esperti in Gestione dell’Energia Certificati). In caso di inottemperanza, i soggetti obbligati dovranno pagare una sanzione da 4.000 a 40.000 euro
Per maggiori informazioni leggi il nostro approfondimento: "diagnosi energetica obbligatoria per le imprese"
L'ENEA dovrà istituire e gestire una banca dati con le informazioni delle diagnosi energetiche, svolgere i controlli e pubblicare a parire dal 2016 un rapporto annuale sui risultati raggiunti. Sono svantaggiate le aziende che effettuano i controlli con propri auditor energetici perchè in questo caso i controlli saranno sul 100% delle diagnosi svolte mentre nel caso in cui i soggetti che effettuano le diagnosi siano esterni all'azienda, i controlli saranno limitati.
Viene favorito l'utilizzo di sistemi di misurazione e di contatori intelligenti, il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi (art. 9).
E' importante segnalare che nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, è obbligatoria l'installazione entro il 31 dicembre 2016 di contatori individuali. Le sanzioni per i condomini inadempienti arrivano a 2500 euro.
In merito alla fatturazione dei consumi di gas ed elettricità, il decreto prescrive alle società fornitrici di emettere delle fatture con delle informazioni precise e fondate sul consumo effettivo di energia.
Viene previsto che ACCREDIA, UNI-CTI, ENEA, ogni ente per le proprie competenze, organizzino un sistema di formazione e certificazione in materia di ESCO, esperti in gestione dell'energia, sistemi di gestione dell'energia, diagnosi energetiche, efficienza energetica.
Entro il 31 dicembre 2014 verranno definiti dei protocolli per l'iscrizione ai seguenti elenchi:
a) ESCO certificate UNI CEI 11352;
b) esperti in Gestione dell'Energia certificati secondo la UNI CEI 11339;
c) organizzazioni certificate ISO 50001;
d) auditor energetici certificati.
All'articolo 2 vengono dettate alcune definizioni, le più rilevanti sono:
di Andrea Denza - Profilo Linkedin - 04/12/2014