di Alessandro Mengoli EGE certificato SECEM-ACCREDIA UNI 11339:2009 - 26/09/2016
Nel corso del mese di luglio 2016 alcune aziende si sono viste recapitare una comunicazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico con la quale l’azienda veniva invitata a trasmettere entro 5 giorni la diagnosi energetica di cui all’articolo 8 del D. Lgs. n. 102/14. L’invito intendeva risolvere possibili impedimenti intervenuti nella trasmissione della documentazione all’ENEA, nel caso la diagnosi energetica fosse stata comunque predisposta nel rispetto dei termini di legge che, si ricorda, scadevano il 5 dicembre 2015.
Al termine dello scorso dicembre numerose aziende non hanno risposto. A seguito degli accertamenti il Ministero ha inviato circa 900 notifiche nei confronti di imprese energivore e di grandi imprese inadempienti.
A partire dal mese di agosto il Ministero ha iniziato ad inviare i verbali di accertamento nei confronti delle imprese che non hanno risposto alla comunicazione di luglio, non inviando la documentazione relativa alla diagnosi energetica
Cliccando sul seguente link è possibile scaricare una lettera giunta ad una impresa a cui abbiamo fornito consulenza
Con il verbale di accertamento dell’avvenuta violazione per non aver ottemperato all’obbligo dell’esecuzione di una diagnosi energetica si diffida l’azienda a provvedere alla regolarizzazione attraverso:
Può ingenerare confusione l’ulteriore sanzione prevista nel caso non si ottemperi alla diffida. Viene stabilita, difatti, una sanzione pecuniaria in misura ridotta pari a 8.010€. Alcune aziende, interpretando in maniera errata, stanno valutando la convenienza o meno di adempiere all’obbligo della diagnosi: razionalmente, si pensa, potrebbe essere più conveniente pagare la sanzione piuttosto che il servizio di consulenza per l’esecuzione di una diagnosi da affidare all’esterno
Si fa presente che la predetta sanzione pecuniaria non assolve dall’obbligo di ottemperare alla diffida che prevede, comunque, l’esecuzione della diagnosi, così come previsto al comma 18 dell’articolo 16 del D. Lgs. n.102/14
Difatti accade questo: ogni anno, il 5 dicembre, l’ENEA verifica l’elenco aggiornato dei soggetti obbligati, energivori e grandi imprese, e controlla che siano presenti le diagnosi e che queste siano ancora valide. Si ricorda che la diagnosi ha una validità di 4 anni dalla data di esecuzione.
Quindi, se si decide di pagare la sanzione di 8.010€ alla verifica del 5 dicembre 2016, se ancora si rientra tra i soggetti obbligati, non avendo inviato la diagnosi l’azienda risulterà inadempiente. L’ENEA trasmetterà al MISE l’elenco degli inadempienti e si rinnoverà la trafila sanzionatoria già nota. Il controllo si effettuerà ogni anno alla scadenza del 5 dicembre.
Pertanto, a nostro avviso, si ritiene opportuno eseguire la diagnosi e presentarla entro i termini indicati nel verbale di accertamento. La sua validità scadrà tra 4 anni e si dovrà ripresentarla entro il termine del 5 dicembre 2020.
L’obbligo della diagnosi energetica può apparire un’ulteriore imposizione ai danni dell’impresa, senza alcun reale beneficio. Al contrario può essere occasione di conoscenza del funzionamento dell’azienda, in grado di evidenziare aspetti critici nascosti, fonte di possibili risparmi.
Maggiori informazioni su Diagnosi Energetica Obbligatoria per imprese
La nostra società EnUp Srl assiste le imprese per rispondere agli obblighi definiti dal D. Lgs 102/2014. Valutiamo se la vostra impresa è tra quelle rientranti nell'obbligo di diagnosi ed eventualmente formuliamo dei preventivi personalizzati.
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